Il codice civile consente ai coniugi separati di ripristinare i rapporti materiali e spirituali tipici della vita coniugale. Questo può avvenire mediante una dichiarazione congiunta, resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza bisogno dell’intervento del giudice.
L’ufficiale di stato civile ha la competenza di ricevere queste dichiarazioni, come stabilito dall’articolo 63, comma 1, lettera g), del D.P.R. 3 novembre 2000, numero 396.
Se i coniugi risiedono all’estero, possono dichiarare la riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane, che provvederanno alla trascrizione e annotazione in Italia.
L’ufficio di stato civile competente per la riconciliazione è quello del Comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove è stato trascritto l’atto di matrimonio, in base all’articolo 12, comma 8, del DPR 396/2000.
Il Comune di residenza attuale non è competente se non rientra nei casi precedenti (circolare del Ministero dell’Interno numero 2 del 16/03/2001 e massimario di stato civile 2012, Cap. X).
Per accogliere la dichiarazione di riconciliazione, è necessario che tra i coniugi vi sia una separazione, derivante da:
– provvedimento di omologa di separazione consensuale;
– sentenza di separazione giudiziale;
– accordo di separazione davanti all’ufficiale di stato civile;
– convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Al momento della dichiarazione, i coniugi devono indicare la data della riconciliazione, che può essere anteriore alla stesura dell’atto. L’ufficiale di stato civile, una volta redatto l’atto, annota la riconciliazione a margine dell’atto di matrimonio e il cittadino può richiedere un estratto di matrimonio aggiornato, con l’annotazione della riconciliazione.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 396/2000, articolo 63, comma 1, lettera g);
– D.P.R. 396/2000, articolo 69, comma 1, lettera f);
– articolo 157 del codice civile (C.C.).