Gli enti del terzo settore che utilizzano volontari non occasionali, devono iscriverli in un apposito registro. Prima dell’utilizzo, il registro deve essere vidimato con numerazione progressiva e bollatura a mezzo timbro su ogni pagina, da parte di un soggetto abilitato, come notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale autorizzato. Nell’ultima pagina, l’autorità che ha vidimato il registro deve apporre una dichiarazione che contenga: il numero di fogli, la data e la firma.
Il registro deve essere consegnato dal soggetto interessato mediante deposito, previa compilazione di un’apposita istanza, e ritirato al termine delle operazioni di vidimazione, su appuntamento.
In alternativa, gli enti del terzo settore possono utilizzare registri elettronici o telematici, a condizione che garantiscano l’inalterabilità delle scritture e la data in cui sono apposte.
Riferimenti normativi: articolo 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile; decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e successive modifiche; nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 7180 del 28 maggio 2021; decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021.