Comunicato speciale sulla nuova Dgr n. 1744 del 27/10/2025 in materia di sanatorie strutturali e relativi rimborsi forfetari
Dettagli della notizia
Nuove modalità attuative per la regolarizzazione strutturale in recepimento del decreto-legge “Salva casa”
12 Novembre 2025
Descrizione
Con DGR n. 1744 del 27/10/2025 è stato approvato l’atto di indirizzo recante le nuove modalità attuative per la regolarizzazione strutturale, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L.R. 5/2025 – in recepimento del decreto-legge “Salva casa” (D.L. n. 69/2024) – l’aggiornamento della nuova modulistica unificata regionale ed i rimborsi forfettari per le spese istruttorie. A decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT, avvenuta in data 03 novembre 2025 (n. 273, parte seconda), ovvero a partire dal 04 novembre 2025, la modulistica aggiornata dovrà essere utilizzata per la presentazione delle relative istanze in materia sismica.
In particolare viene introdotto il modulo MUR R.1 per la regolarizzazione strutturale delle difformità edilizie ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004, in cui si delineano le seguenti casistiche:
- Caso 1: Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un Comune classificato in ZONA SISMICA all’epoca dei lavori;
- Caso 2: Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un Comune che all’epoca dei lavori era NON CLASSIFICATO;
- Caso 3: Opere NON conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi e che quindi necessitano di OPERE DI CONFORMAZIONE.
Ai fini dell’applicazione di quanto sopra si ricorda che il Comune di Ravenna è stato classificato zona sismica di classe 3 (bassa sismicità) a far data dal 23/10/2005, in seguito all’applicazione della OPCM 3274/2003.
Nei casi 1 e 3 occorre definire la rilevanza dell’intervento oggetto di sanatoria nei riguardi della pubblica incolumità secondo l’articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero:
- Interventi rilevanti (occorre il rilascio di autorizzazione sismica in sanatoria – applicabile solo nel caso di “sopraelevazioni di edifici” per il Comune di Ravenna);
- Interventi di minore rilevanza (occorre il deposito sismico in sanatoria, ad oggi sottoposto sempre a controllo di merito da parte dell’Ufficio Sismica comunale);
- Interventi privi di rilevanza (occorre la presentazione della documentazione IPRiPI / VNS “in sanatoria”)
Nel caso 1 il modulo MUR R.1 assolve già la funzione di deposito/richiesta di autorizzazione sismica “in sanatoria”.
I moduli MUR D.2 e MUR A.2, pertanto, dovranno essere compilati solo nel caso 3, ovvero:
a) in presenza di opere di conformazione,
b) in tutti i casi si prevedano nuovi interventi aventi rilevanza strutturale presentati contestualmente alla sanatoria sismica.
Per interventi rilevanti o di minore rilevanza occorre produrre la documentazione di cui al § B.2.1. dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011, mentre per interventi privi di rilevanza è necessaria la documentazione prevista dall’Allegato 1 (IPRIPI) o Allegato 2 (VnS) della D.G.R. n. 2272/2016.
Ai fini dell’attestazione del rispetto delle opere alla normativa sismica del tempo d’esecuzione è possibile trasmettere, quale ulteriore allegato e ove disponibile, il certificato di collaudo statico/dichiarazione di regolare esecuzione/ certificato di rispondenza;
Nel caso 2 il tecnico abilitato assevera la conformità degli interventi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere e dunque alla normativa tecnica dell’epoca delle costruzioni che si riferisce all’azione statica sulle strutture, trasmettendo i seguenti allegati obbligatori:
– Relazione tecnica sintetica: contenente le informazioni necessarie a dimostrare che le opere rispettano i limiti prescritti e le prescrizioni contenute nella normativa vigente al momento della realizzazione ovvero alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
– Elaborati strutturali grafici, descrittivi, di calcolo: esplicativi della relazione tecnica.
Nel caso di “regolarizzazione” strutturale delle tolleranze costruttive è necessario un elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive. La documentazione “strutturale” richiesta dalla DGR – nelle varie tipologie contemplate dalle nuove disposizioni – deve essere depositata allo Sportello Unico Edilizia.
Si rammenta inoltre, in sintesi, che il nuovo modello R1 e la documentazione da allegare in relazione alle tipologie e casistiche sopra indicate devono essere allegate in tutte le pratiche di “regolarizzazione” afferenti:
a) Opere necessitanti di titolo edilizio in sanatoria, ordinaria o “giurisprudenziale” (art. 17 comma 1 e comma 2 L.R. 23/04)
b) Sanatorie “atipiche” ai sensi dell’art. 17 bis L.R. 23/04, ovvero per Varianti a titoli antecedenti la Legge 10/1977
c) TUTTE le ipotesi di tolleranza previste dall’art. 19 bis della L.R. 23/04
d) Istanze di fiscalizzazione (autodenunce) per applicazione di sanzione pecuniaria in alternativa al ripristino ai sensi della L.R. 23/04 e del DPR 380/01 e in tutti i casi dove le opere da regolarizzare con sanzione interferiscano con aspetti strutturali, ivi comprese quindi le pratiche di “sanzionamento semplificato”.
Infine si precisa che per le ipotesi di cui ai Casi 1 e 2, che quindi non necessitano di opere conformative alle NTC attualmente in vigore, la regolarizzazione strutturale si ritiene conclusa con la corretta definizione della procedura sopra esposta. Tuttavia, ai fini dell’acquisizione o dell’eventuale aggiornamento dell’agibilità, se le opere oggetto di sanatoria non erano state collaudate al tempo della realizzazione, sarà comunque necessaria la produzione del certificato di collaudo statico ovvero di certificazioni equivalenti: la dichiarazione di regolare esecuzione ove prevista, la valutazione della sicurezza, il certificato di idoneità statica, etc. (come prescritto dalla normativa ai fini del completamento dei procedimenti ordinari).
Per quanto concerne poi i rimborsi forfetari previsti dalla nuova DGR, si rammentano in sintesi i seguenti punti:
- per i depositi sismici in sanatoria, l‘importo è previsto in misura doppia rispetto al regime ordinario
- per depositi di VNS e IPRIPI “a sanatoria” il costo è di 150 Euro
- per la documentazione afferente l’ante-classificazione, l’onere è di 100 Euro
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre a distinti interventi del Caso 1 la quantificazione del rimborso forfetario dovuto è operata con riferimento all’intervento di maggiore rilevanza, considerata l’assorbenza della pratica minore nella maggiore;
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre al Caso 1 ed al Caso 2, il rimborso da versare è definito come somma dei rimborsi rispettivamente previsti per le due distinte casistiche, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche;
- nell’ipotesi di regolarizzazione strutturale con interventi conformativi (Caso 3), la quantificazione del rimborso forfetario è parametrata al titolo sismico considerato prevalente tra quello richiesto per la sanatoria, in ragione della rilevanza della difformità da sanare, e quello previsto per l’intervento conformativo.
Per maggiori informazioni e scaricare la documentazione, consultare il portale della Regione Emilia-Romagna al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/notizie/notizie-2025/sismica-approvato-il-nuovo-atto-di-indirizzo
In ogni caso gli uffici tecnici del SUE e, nel merito tecnico più specifico, l’Ufficio Sismica del Comune restano a disposizione per eventuali confronti sulle nuove tematiche e adempimenti.
A cura di
Pagina aggiornata il 12/11/2025
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