Alienazione di beni appartenenti al patrimonio comunale disponibile tramite trattativa diretta con l’interessato e, se necessario, frazionamento secondo quanto previsto dal regolamento comunale contratti (art. 49, lett. F, punto 14 e lett. G).
I casi previsti sono:
– dopo un’asta pubblica infruttuosa o deserta, alle condizioni stabilite dall’articolo 49;
– alienazione o permuta a favore di Enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche;
– quando l’acquisto interessa esclusivamente soggetti determinati, a condizione che il valore stimato non superi i € 100.000 (Iva esclusa).