L’articolo 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplina il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
“L’autorità giudiziaria o amministrativa, che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili…). In questi casi nel ricorso all’Autorità (Prefetto o Giudice di Pace), dovrà essere menzionata tale richiesta.
Solo per i casi contemplati dall’art. 202/bis del Codice della Strada è possibile rateizzare il pagamento se l’importo del verbale, riferito a una o più violazioni accertate nello stesso momento, ha un importo superiore a € 200,00