L’apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l’affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all’autorizzazione al funzionamento.
I servizi educativi che richiedono l’autorizzazione al funzionamento sono:
– nidi d’infanzia, (comprensivi i micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera per bambini dai 24 a 36 mesi, nidi aziendali) ;
– servizi integrativi al nido, come spazio bambini, centri per bambini e famiglie, servizi domiciliari e servizi sperimentali.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è definito nell’allegato B della direttiva Regionale 1564/2017.
L’autorizzazione ha una durata di sette anni e può essere rinnovata.
Fanno eccezione i servizi sperimentali per i quali non è possibile concedere l’autorizzazione al funzionamento di durata superiore a quella della sperimentalità indicata dal nucleo di valutazione regionale
Il gestore deve inviare la richiesta di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza.
Il gestore ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b del Regolamento per l’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni), deve “adottare e aggiornare quotidianamente il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dal Comune di Ravenna – Area Infanzia, Istruzione e Giovani”, disponibile in allegato.