Precisazione sull’affidamento dei servizi di contrasto alla povertà estrema

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Nessuna volontà di limitare la libertà di stampa e non riconoscere il principio della trasparenza e i valori della democrazia.

Data:

06 Ottobre 2026

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Nessuna volontà di limitare la libertà di stampa e non riconoscere il principio della trasparenza e i valori della democrazia.

Nessun dubbio sul fatto che i giornalisti e le giornaliste lavorino nel rispetto della dignità delle persone e della deontologia professionale.

Una grande e doverosa attenzione a tutela delle persone fragili destinatarie dei servizi esternalizzati.

Così l’Amministrazione comunale sintetizza le linee e i principi che hanno portato alla formulazione del capitolato speciale relativo alla procedura di affidamento dei servizi di contrasto alla povertà estrema: gestione della stazione di posta, accoglienza notturna e operatori di strada.

Con particolare riferimento all’articolo 11 oggetto di osservazione – “È fatto divieto a ciascun appaltatore aggiudicatario del rispettivo lotto, nonché al personale da questo impiegato, di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, social media, blog, ecc.) qualsiasi notizia, dato, intervista o dichiarazione attinente il servizio svolto nei lotti di competenza, se non preventivamente e formalmente autorizzato dalla Stazione Appaltante” – preme evidenziare infatti quanto segue:

l’Amministrazione comunale non ha ovviamente nessuna intenzione di negare informazioni alla stampa ma, essendo titolare e responsabile del servizio e delle relative informazioni, fra l’altro di rilevante delicatezza per quanto riguarda la privacy, afferma la prerogativa di essere essa stessa a divulgarle, anche al fine di evitare che possano essere diffuse notizie parziali o incomplete, mettendosi chiaramente come sempre a disposizione degli organi di informazione.

Questa volontà trova riscontro nell’articolo 11 ter comma 5 del codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, al quale è previsto debbano attenersi tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’Amministrazione, compresi i soggetti aggiudicatari di servizi e i loro dipendenti: “Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione… documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità”.

Proprio per questa previsione normativa è fra l’altro previsto dalla legge 150 del 2000 che le pubbliche amministrazioni si dotino di un ufficio stampa, composto da giornalisti iscritti all’albo nazionale, il cui compito è curare i collegamenti con gli organi di informazione.

Anzi, prevedendo la possibilità di diffusione di informazioni in modo concordato e condiviso, il capitolato in questione amplia le opportunità di confronto tra la stampa e il soggetto erogatore del servizio, nella consapevolezza che su tematiche così delicate possa essere arricchente e utile avere una relazione diretta anche con chi il servizio lo eroga.

 

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