La comunicazione di inizio lavori per opere temporanee deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 15/2013 “semplificazione della disciplina edilizia”, per le opere indicate all’articolo 7, comma 1, lett. f), che riguardano opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali, da rimuovere immediatamente al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.
Nella comunicazione devono essere indicate le date di inizio dei lavori e di rimozione del manufatto.
La “comunicazione di installazione opere temporanee” non è necessaria per le opere su suolo pubblico comunale, per le quali il periodo di permanenza è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.
La mancata comunicazione delle date di inizio lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti comporta una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 16 bis della legge regionale 23/2004, modificato dall’articolo 44 della legge regionale 15/2013. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente durante l’esecuzione dell’intervento.
L’articolo 44 della legge regionale 17/2014 chiarisce che le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali costituiscono attività edilizia libera e possono essere realizzate senza titolo abilitativo edilizio.