Il patrocinio viene concesso dal Comune per le seguenti attività da svolgersi nel territorio comunale:
– attività culturali;
– attività connesse all’istruzione;
– attività sportive, ricreative e del tempo libero;
– attività economiche;
– attività per la tutela e la conoscenza dei valori ambientali;
– attività turistiche nel territorio;
– attività umanitarie e socio-assistenziali.
Il patrocinio è concesso dal Sindaco e non prevede automaticamente un contributo finanziario. Se richieste, possono essere accordate agevolazioni tariffarie o fiscali, secondo disposizioni di legge o regolamento specifico.
La concessione avviene ai sensi dell’articolo 16 del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere e di patrocinio a favore di terzi in attuazione dell’articolo 12 della legge 07/08/1990 numero 241” e nel rispetto dell’articolo 2, comma 7, punto 14 dello Statuto comunale.