L’apertura dei servizi ricreativi che accolgono bambini sotto i tre anni è regolata da:
– articolo 9 legge regionale 19/2016;
– paragrafi 4 All. A e 9 allegato B della direttiva regionale 1564/2017;
– regolamento per l’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni).
Il servizio è caratterizzato nel seguente modo:
– frequenza massima di due giorni a settimana, per un massimo di due ore al giorno;
– divieto di erogare il servizio mensa.
Al momento dell’apertura del servizio, i gestori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività, come previsto dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, numero 241.
Se la segnalazione non viene effettuata, il Comune può ordinare la sospensione dell’attività fino a che non siano eseguiti i controlli necessari.