L’autenticazione della sottoscrizione consiste nell’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la firma apposta su un documento è stata fatta in sua presenza.
In Italia, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai, quelle effettuate da altri soggetti sono un’eccezione e non si applicano a tutti i casi.
Il notaio può autenticare la sottoscrizione di atti di qualsiasi tipo, tra cui dichiarazioni di fatti, stati e qualità, atti negoziali, procure, autorizzazioni, consensi, rinunce e altri atti che comportano impegni o disposizioni per il futuro. Il funzionario incaricato dal Sindaco può autenticare la sottoscrizione solo nei casi previsti dalla legge.
Le sue competenze in materia sono limitate e riguardano:
– dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà su fatti e qualità personali, per soggetti privati (esempio banche, assicurazioni);
– istanze da presentare a soggetti privati (mai a pubblici uffici o a gestori di pubblico servizio);
– passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (articolo 7 decreto legislativo numero 223 del 04/07/2006);
– quietanze liberatorie;
– atti previsti dal codice di procedura penale (articolo 39 del decreto legislativo numero 271/1989);
– atti relativi alle adozioni, come il consenso scritto per l’incontro tra aspiranti genitori e il minore (proposto dall’autorità straniera);
– dichiarazioni sulla sussistenza del debito a seguito di successione (modulo fornito dall’agenzia delle entrate);
– firme in materia elettorale (articolo 14 legge 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare).
Non è possibile autenticare firme su documenti non scritti in lingua italiana.
La sottoscrizione autenticata da un funzionario non competente è nulla.
Norma generale: D.P.R. numero 445/2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.