Riferimenti normativi: legge 91/1992 articolo 10 e articolo 14
Il cittadino straniero che ha ricevuto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana deve presentarsi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza per prestare il giuramento e procedere alla trascrizione del decreto entro sei mesi dalla data di notifica del decreto stesso. Diventano cittadini italiani con attestazione sindacale anche le figlie e i figli minori nati in Italia, conviventi e residenti in Italia da almeno due anni (o dalla nascita) con la persona che presta il giuramento (art. 14 L. 91/1992).
La cittadinanza italiana ha decorrenza dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
Se l’interessato si trova in una situazione di incapacità tale da non poter prestare il giuramento può essere esonerato dal giuramento stesso (Sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017).
In tali circostanze i famigliari dell’interessato, o coloro che ne curano l’assistenza, dovranno presentare all’ufficio di stato civile idonea documentazione medica che attesti l’incapacità della persona a prestare il giuramento.