Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono previste dalla legge 22 dicembre 2017, numero 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Questa norma tutela la dignità e il rispetto della persona anche nelle fasi più delicate della vita, comprese quelle terminali.
Le Dat permettono a chi è maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere in anticipo le proprie volontà su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari. Questo vale nel caso in cui, un giorno, la persona non fosse più in grado di comunicare le proprie decisioni.
È possibile redigere le Dat in tre modi: con atto pubblico, con scrittura privata autenticata (da un notaio o da un cancelliere del tribunale) oppure con scrittura privata semplice da consegnare di persona all’ufficio di stato civile del Comune di residenza. In ogni caso, il documento deve essere firmato e accompagnato da una copia di un documento di identità valido e il deposito deve essere fatto personalmente e non può essere delegato. Le Dat possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
La legge consente anche di nominare un fiduciario, cioè una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che accetta l’incarico per iscritto allegando un documento di riconoscimento, egli rappresenta il disponente nei rapporti con i medici e con le strutture sanitarie. Se il fiduciario non viene nominato, rinuncia, è deceduto o diventa incapace, le Dat restano comunque valide. Se necessario, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno.
Tutte le Dat depositate presso notai, Comuni, strutture sanitarie o consolati italiani all’estero, con il consenso dell’interessato, vengono trasmesse alla banca dati nazionale delle Dat istituita presso il Ministero della salute. Questa banca dati, attiva dal primo febbraio 2020 e regolata dal decreto ministeriale del 10 dicembre 2019, permette anche di ricevere una notifica via mail che conferma l’avvenuta registrazione.
L’accesso alla banca dati è garantito al medico che ha in cura il paziente (quando questi non è in grado di autodeterminarsi), al disponente e all’eventuale fiduciario.
Se le condizioni fisiche non permettono di scrivere, le Dat possono essere rese anche tramite videoregistrazione o strumenti alternativi di comunicazione. In questi casi, il documento viene consegnato su un supporto digitale (esempio chiavetta USB) e deve rispettare i requisiti tecnici stabiliti dal Ministero della salute, disponibili sul sito https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4956&area=dat&menu=vuoto&tab=3
L’ufficio di Stato civile ha il compito di ricevere, registrare e conservare le Dat e, se autorizzato, trasmetterle alla banca dati nazionale. Gli operatori non partecipano alla stesura del documento e non forniscono informazioni sul suo contenuto. La legge non prevede moduli ufficiali, ma alcune associazioni mettono a disposizione fac-simili online. Per scrivere le Dat, è consigliabile consultare il proprio medico di fiducia per ricevere informazioni sui trattamenti sanitari e fare scelte consapevoli.
Il disponente può revocare in ogni momento l’iscrizione al registro comunale o modificare il contenuto delle Dat, ritirando il documento precedente. In caso di cambio di residenza, le modifiche vanno comunicate al nuovo Comune.
Infine, la legge riconosce validità ai testamenti biologici depositati prima del 31 gennaio 2018, applicando loro le stesse disposizioni previste dalla legge 219/2017, come indicato all’articolo 6.