Denuncia di morte.
La denuncia di morte è il procedimento per l’iscrizione del decesso nel registro di stato civile del Comune e deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso.
In caso di decesso in abitazione, i familiari devono chiamare il medico curante per verificare la causa, mentre, se avviene in circostanze sospette, bisogna avvertire i carabinieri o la polizia. È comune avvalersi di un’agenzia di pompe funebri autorizzata per il disbrigo degli adempimenti successivi, che includono l’attivazione del medico necroscopo per l’accertamento della morte dopo quindici ore dal decesso e la compilazione del relativo certificato e ,in alcuni casi, la consegna del certificato all’ufficiale di stato civile entro 24 ore dal decesso.
In caso di decesso in ospedale o casa di cura, l’amministrazione ospedaliera provvede direttamente alla certificazione.
Atto di morte.
L’atto di morte è il documento che certifica quanto appreso dall’ufficiale di stato civile sulla base della dichiarazione di morte o dell’avviso di morte compilato dal medico competente.
Esso viene redatto dall’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
Se il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del Comune dove è stato rinvenuto il corpo.
L’atto di morte contiene i seguenti dati:
– luogo, giorno e ora del decesso;
– nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del defunto;
– stato civile del defunto, nome e cognome del coniuge, e generalità del dichiarante (in caso di decesso in abitazione).
Autorizzazione alla sepoltura.
Al termine del procedimento, l’ufficiale di stato civile rilascia l’autorizzazione alla sepoltura.
Il seppellimento può avvenire dopo 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria o del medico legale.
Comunicazione per cittadini stranieri.
Il regolamento dello stato civile (e la circolare del Ministero dell’Interno numero 5/2002) prevede che, in caso di decesso di cittadini stranieri, la registrazione sia comunicata all’autorità diplomatica o consolare del paese di appartenenza del defunto.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. numero 396/2000;
– D.P.R. numero 285/90.