La volontà di cremare il defunto può essere espressa tramite:
– testamento olografo, redatto e pubblicato da un notaio;
– testamento reso e depositato da un notaio;
– certificato d’iscrizione del defunto a un’associazione che prevede tra i propri scopi la cremazione dei cadaveri dei membri.
Se il defunto non ha espresso la volontà di essere cremato in una delle forme sopra indicate, i familiari possono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, confermando che il defunto aveva manifestato tale intenzione in vita.
I familiari che possono sottoscrivere questa dichiarazione sono:
– il coniuge, o, in sua mancanza, i parenti prossimi fino al sesto grado, come stabilito dagli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
La dichiarazione può essere resa davanti all’ufficiale di stato civile dai parenti muniti di documento di riconoscimento, oppure inviata via fax con allegata la copia dei documenti. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata da tutti.
Per i cittadini stranieri, l’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata secondo le normative dello stato di appartenenza del defunto.
È necessaria una dichiarazione delle autorità competenti del paese di origine, che attesti che la legge locale prevede la possibilità di cremare i cittadini.
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata da Azimut S.p.A. dopo aver verificato i requisiti con l’ufficiale di stato civile.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 3 novembre 2000, numero 396;
– D.P.R. 30 settembre 1990, numero 285;
– legge regionale Emilia Romagna numero 19/2004;
– regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.