L’affidamento delle ceneri consente di conservare l’urna contenente le ceneri del defunto presso l’abitazione di residenza della persona che ne fa richiesta (coniuge o altro familiare).
L’affidamento può essere autorizzato anche per ceneri precedentemente tumulate o derivanti dalla cremazione di resti mortali o ossei, come nel caso di esumazioni o estumulazioni.
La richiesta di affidamento deve essere presentata al Comune dove l’urna sarà collocata e deve basarsi sulla volontà espressa in vita dal defunto, sia per iscritto che verbalmente.
Se la volontà è stata espressa verbalmente, la dichiarazione può essere fatta dal coniuge, dall’unito civilmente, dal convivente di fatto o dal parente più prossimo, come previsto dagli articoli 79 e seguenti del codice civile. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa da tutti e firmata da chi ha diritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, indicando l’affidatario unico. (inserire modulo dichiarazione sostitutiva). La volontà del defunto può anche prevdere la successiva dispersione delle ceneri una volta venute a mancare le condizioni dellìaffido (revoca o morte dell’affidatario).
L’urna deve essere conservata presso la residenza dell’affidatario, a meno che non venga indicato diversamente al momento della richiesta di autorizzazione, ed è responsabile della custodia dell’urna, deve garantire che non venga manomessa o profanata. Non è permesso conservare solo una parte delle ceneri né dividerle in più parti. L’urna non può essere affidata, neanche temporaneamente, a terzi.
In caso di variazione del luogo di conservazione dell’urna, l’affidatario deve comunicare tempestivamente il cambiamento al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Se il nuovo luogo è in un altro Comune, bisogna richiedere un’autorizzazione al trasporto.
Se la residenza cambia all’interno dello stesso Comune, non è necessario segnalare la variazione, poiché l’urna seguirà la nuova residenza.
L’affidatario può rinunciare all’affidamento delle ceneri in qualsiasi momento, trasferendole, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, per la sepoltura in una celletta, loculo o tomba in un cimitero, secondo le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria.
Se le condizioni dell’affidamento vengono meno, l’urna deve essere consegnata al cimitero, dove verrà collocata secondo le normative vigenti.
Normativa di riferimento:
– legge 130/2001;
– legge regionale 19/2004;
– regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.