L’adozione di minorenni serve a dare una nuova famiglia al minore in stato di abbandono o che manca del sostegno familiare materiale e morale.
La legge stabilisce che, una volta adottato, il minore diventi figlio a tutti gli effetti dei genitori adottivi, con la conseguente cessazione di ogni legame con la famiglia di origine.
La competenza è dell’ufficio di stato civile del Comune dove è registrato l’atto di nascita del minore.
Una volta trascritta l’adozione, questa viene annotata ai margini dell’atto di nascita. L’ufficio anagrafe del Comune di residenza riceve una comunicazione con le nuove generalità del minore.
Adozione in casi particolari.
L’adozione in casi particolari, regolata dall’articolo 44 della Legge 184/1983, riguarda i minorenni che non sono in stato di abbandono.
Questa adozione tutela il rapporto affettivo già esistente tra il minore e il nucleo familiare che lo accoglie, o riguarda minori in situazioni di disagio.
Non crea rapporti di parentela tra adottante e adottato e non fa venire meno il legame con la famiglia di origine. Tuttavia, il minore è equiparato ai figli legittimi e partecipa alla divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Adozione internazionale.
L’adozione internazionale riguarda il minore straniero adottato da genitori italiani o residenti in Italia, o il minore italiano adottato da italiani residenti all’estero (articolo 6 Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001).
La competenza è dell’ufficio di stato civile del Comune di residenza del minore.
Una volta trascritta, l’adozione viene annotata ai margini dell’atto di nascita del minore, che deve essere trascritto.
Adozione di maggiorenne.
L’adozione di maggiorenne riguarda una persona maggiorenne (italiana o straniera), residente in Italia o all’estero.
È uno strumento giuridico per garantire il patrimonio dell’adottante, la trasmissione del cognome e consolidare i rapporti affettivi con l’adottato.
I requisiti per l’adozione di maggiorenne sono:
– Il consenso dell’adottante e dell’adottato;
– l’assenso degli eventuali genitori dell’adottato;
– l’assenso dell’eventuale coniuge dell’adottato (salvo separazione legale) e dei figli maggiorenni dell’adottato.
Il maggiorenne adottato acquisisce lo status di figlio adottivo dell’adottante, ma mantiene i legami di parentela con la propria famiglia d’origine. Non si creano rapporti di parentela tra adottante e adottato.
Normativa di riferimento:
– legge 184/1983;
– articolo 299 del codice civile (c.c.);
– legge 218/1995, articolo 24.