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Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (jure sanguinis)
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Servizio attivo
Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis). La Legge n. 74 del 23 maggio 2025 con l’articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha...
A chi è rivolto
È rivolto ai cittadini stranieri maggiorenni che discendono da cittadini italiani e che sono già iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Ravenna.
Descrizione
Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis).
La Legge n. 74 del 23 maggio 2025 con l’articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha introdotto una rilevante deroga all’art. 1 della Legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini (principio dello ius sanguinis) .
La norma stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana, anche qualora la nascita sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo. Tale previsione incide significativamente sul principio della trasmissibilità della cittadinanza jure sanguinis, ridefinendo in senso restrittivo il concetto di cittadino italiano per discendenza.
Fanno eccezione chi è figlio di padre o madre o discendente da nonno o nonna che al momento della propria nascita possedeva unicamente la cittadinanza italiana. Se gli ascendenti erano deceduti al momento della nascita dell’iteressato si deve verificare il possesso esclusivo della cittadinanza italiana al momento del decesso.
Il procedimento è di competenza del Ministero degli Esteri se il cittadino risiede all’estero, del Comune italiano di residenza se risiede in Italia (Ufficio Stato Civile).
La procedura per il riconoscimento della cittadinanza e la documentazione necessaria sono indicate nella circolare del Ministero dell’Interno numero K.28.1 dell’8 aprile 1991 (disponibile in fondo alla pagina). Chi si trova in Italia per turismo e presenta la documentazione richiesta può iscriversi all’anagrafe della popolazione residente entro 90 giorni dall’ingresso nell’area Schengen.
L’ufficiale di stato civile deve verificare la discendenza diretta da un avo italiano e accertare che la trasmissione della cittadinanza non sia stata interrotta. Questa interruzione può avvenire, ad esempio, se l’avo ha acquisito una cittadinanza straniera prima della nascita del discendente, o se il richiedente o un suo ascendente ha formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana. In questi casi è necessario acquisire dalle autorità consolari competenti una dichiarazione che confermi l’assenza di rinunce alla cittadinanza italiana da parte dell’interessato o dei suoi ascendenti.
Esiste un’eccezione importante: chi discende da una donna italiana e da un padre straniero, se nato prima del 1° gennaio 1948, può ottenere il riconoscimento della cittadinanza solo tramite un ricorso giudiziale, questo perché, fino a quella data, la cittadinanza non poteva essere trasmessa per via materna.
Non sono ammesse alcune modalità di iscrizione anagrafica. Non è possibile, ad esempio, iscriversi come persona senza fissa dimora, poiché la normativa richiede la dimora abituale, non il semplice domicilio. La circolare K.28.1/1991 richiama infatti l’articolo 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, numero 223, e non l’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, numero 1228. Non è ammessa nemmeno l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, perché la normativa non include il riconoscimento della cittadinanza tra le motivazioni valide per questo tipo di iscrizione. Infine il richiedente deve presentarsi di persona, non è possibile delegare un rappresentante, poiché è necessario accertare direttamente la dimora abituale.
Il Ministero dell’Interno ha ribadito, con le circolari numero 26 del 1° giugno 2007 e numero 4 del 20 gennaio 2009, l’importanza di un controllo rigoroso sui documenti presentati per il riconoscimento della cittadinanza. Gli ufficiali di stato civile devono quindi prestare massima attenzione nella valutazione degli atti per prevenire eventuali falsificazioni.
Normativa di riferimento.
Iscrizione anagrafica:
– legge 24 dicembre 1954, numero 1228;
– D.P.R. 30 maggio 1989, numero 223;
– circolare Istat, serie B, numero 29/1992;
– circolare del Ministero dell’Interno numero 32/2007.
Riconoscimento della cittadinanza italiana:
– articoli 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, numero 555;
– sentenza della Corte costituzionale numero 30 del 9 febbraio 1983;
– circolari del Ministero dell’Interno, numero K.28.1 dell’8 aprile 1991, numero 28 del 23 dicembre 2002, numero 32 del 13 giugno 2007, numero 52 del 28 settembre 2007;
– legge 28 maggio 2007, numero 68;
– massimario di stato civile, edizione 2012, capitolo IV;
– parere del Consiglio di Stato, sezione I, numero 3759-2013 del 20 febbraio 2019.
– Legge n. 74 del 23 maggio 2025
Come fare
L’esame della documentazione avviene solo su appuntamento.
Per prenotare, scrivi a cittadinanza@comune.ravenna.it.
Per informazioni puoi contattare l’Ufficio di stato civile ai numeri +39 0544 482229, +39 0544 485509.
Cosa serve
Serve:
- l'estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano dove è nato;
- gli atti di nascita, con traduzione ufficiale in italiano, di tutti i discendenti in linea retta, inclusa la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- l'atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato, con traduzione ufficiale in italiano se formato all’estero;
- gli atti di matrimonio dei discendenti in linea retta, incluso quello dei genitori della persona richiedente;
- il certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato estero di emigrazione, con traduzione ufficiale in italiano, che dimostri che l’avo non ha acquisito la cittadinanza estera prima della nascita dell’ascendente dell’interessato;
- il passaporto.
Cosa si ottiene
Jure sanguinis: si ottiene la cittadinanza italiana per discendenza.
Tempi e scadenze
180 gg. esclusi i tempi di risposta delle Ambasciate/Consolati competenti.
Quanto costa
1 marca da bollo da € 16.00 per l’istanza di avvio del procedimento
Accedi al servizio
È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.
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