Sanzionamento semplificato per opere edilizie minori

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Dal 13 gennaio 2021 è in vigore una nuova procedura semplificata che ha sostituito la precedente "prescrizione opere minori" di cui all'articolo XII.1.4...


A chi è rivolto

È rivolto al proprietario dell’immobile in cui sono state realizzate le opere abusive.

Descrizione

Dal 13 gennaio 2021 è in vigore una nuova procedura semplificata che ha sostituito la precedente “prescrizione opere minori” di cui all’articolo XII.1.4 del regolamento urbanistico ed edilizio (Rue). Questa modifica è avvenuta a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 14/2020 (articoli. 23 e 24), che ha modificato gli articoli. 16 e 16 bis della legge regionale 23/04. La procedura prevede il versamento di una somma minima di 516,00 euro al momento del deposito della pratica, oltre ai 100 euro di diritti di segreteria.
Sono soggette a questa modalità semplificata le stesse opere e interventi già previsti dall’articolo XII.1.4 del Rue, inclusi quelli realizzati in difformità da Dia/Scia, purché non riguardino ristrutturazioni edilizie e Cila. Queste opere devono essere eseguite da oltre dieci anni e non devono comportare modifiche di sagoma e prospetti, incremento di volume o superficie complessiva, aumento di unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso.
Le opere ammesse sono:
a) opere di manutenzione straordinaria conformi alle normative edilizio-urbanistiche, valutate in base alle normative vigenti al momento della presentazione della pratica o, se più favorevoli, al momento della realizzazione delle opere. Devono rispettare anche le norme di settore interessate. Se realizzate dopo il 23/10/2005, devono essere asseverate come prive di rilevanza strutturale o qualificate come “Ipripi” (prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità), secondo la Dgr 2272/2016 e successive modifiche. Non sono ammesse opere che richiedano un’autorizzazione sismica o un deposito sismico a sanatoria;
b) demolizioni integrali di manufatti o porzioni autonome, prive di implicazioni strutturali con la porzione residua;
c) recinzioni anche non conformi, previa valutazione degli Enti o Uffici competenti, se necessario;
d) pavimentazioni difformi, realizzate prima del 3 luglio 2008, se non rispettano l’indice di permeabilità previsto dal Rue, o prima del 17 aprile 2003, se non rispettano le prescrizioni dei Piani di tutela per il rischio idrogeologico;
e) applicazione di cappotto realizzato prima del 25 giugno 2009.
Resta invariata la possibilità di depositare la pratica di sanzionamento semplificato per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico (parte III del decreto legislativo 42/04), che richiedono un’autorizzazione, previa acquisizione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica o di una “compatibilità ex post” senza sanzione pecuniaria (nel caso di abusi commessi prima dell’imposizione del vincolo), come previsto dalla vecchia normativa Rue articolo XII.1.4. La procedura non è ammessa per immobili soggetti a vincolo storico-monumentale ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/04.

Come fare

Per presentare la domanda, inviala tramite PEC all’indirizzo sue.comune.ravenna@legalmail.it.
Per informazioni, chiama ai numeri +39 0544 482867 o +39 0544 482361.

Cosa serve

Per presentare la pratica, allega la documentazione elencata alle pagine 14 e 15 della modulistica.
Se l'intervento riguarda recinzioni, muri di cinta, cancellate o affini prospicienti strade pubbliche o soggette a pubblico transito, devi allegare il parere già acquisito dal servizio strade – unità operativa viabilità del Comune di Ravenna o da altro ente competente, in base alla classificazione della strada. Se la strada è comunale e l'opera è conforme alla normativa vigente, al posto del parere dell'ufficio mobilità puoi allegare l'asseverazione del tecnico che attesti la conformità alle norme.
Se l'immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico (ai sensi del decreto legislativo 42/04), allega copia dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisito precedentemente, ai sensi degli articoli 167-181 dello stesso decreto.

Cosa si ottiene

Si ottiene il sanzionamento semplificato per le opere edilizie che regolarizza le opere segnalate.

Tempi e scadenze

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Quanto costa

€ 100,00 per diritti di segreteria;
€ 516,00 per sanzione.
– Il pagamento dei diritti sarà possibile esclusivamente tramite l’accesso al portale telematico Https://portale-ravenna.entranext.it, utilizzando PagoPA.
Nella sezione “Pagamenti”, selezionare “Nuovo pagamento Spontaneo”, “Servizio Edilizia”; cliccando a fianco del Sottoservizio, si aprirà la tendina per avere la possibilità di scegliere il procedimento che interessa (ALTRI PROCEDIMENTI).
Nella “Voce di costo” scegliere “SANZIONAMENTO SEMPLIFICATO”; l’importo dei diritti di segreteria è già predisposto; occorre inserire nella causale l’intestatario dell’intervento e l’indirizzo dell’immobile.
– Cliccare “Aggiungi voce di costo” e scegliere “SANZIONI”; Successivamente si potrà procedere a pagare on line scegliendo tra i canali di pagamento disponibili per esempio carta di credito.
Oppure stampare l’Avviso di Pagamento e pagare in un secondo tempo, recandosi fisicamente presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente a PagoPA; un elenco non esaustivo è:
• presso le tabaccherie o esercenti (es. supermercati) aderenti al circuito Sisal / Lottomatica / Banca 5;
• presso gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati ;
• presso gli sportelli fisici di Poste Italiane;
• app per cellulari / smartphone aderenti a PagoPA (es. Satispay)
• oppure tornare al link Https://portale-ravenna.entranext.it alla funzione “Pagamento da codice avviso”.
Nel caso in cui la sanzione sia chiesta dall’Ufficio, sarà cura dello stesso inviare l’Avviso di pagamento; al link Https://portale-ravenna.entranext.it nella sezione “Pagamenti” scegliere “Pagamento da codice avviso” per il quale seguiranno le stesse modalità di pagamento di cui sopra.

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È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.

Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 14/10/2025

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