Per i cittadini italiani.
Se sei un cittadino italiano, anche se vivi all’estero in modo temporaneo, devi comunicare al consolato italiano competente gli eventi di stato civile avvenuti all’estero che ti riguardano.
Il consolato invierà i documenti al Comune italiano di residenza o di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero) per la trascrizione nei registri di stato civile.
Chiunque abbia interesse può chiedere la trascrizione. In questo caso deve presentare una domanda all’ufficio di stato civile, che verificherà se ci sono le condizioni previste dalla legge.
Puoi chiedere la trascrizione per i seguenti atti formati all’estero:
– atti di nascita;
– atti di matrimonio;
– unioni civili;
– divorzi;
– atti di morte.
Non è possibile trascrivere atti formati all’estero se sono contrari all’ordine pubblico.
Per i cittadini stranieri.
Se sei un cittadino straniero residente in Italia, puoi chiedere la trascrizione degli atti di stato civile che ti riguardano solo ai sensi dell’art. 19 del DPR 396/2000. Tali atti trascritti non sono certificabili ma solo riproducibili in copia integrale.
Gli atti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, a meno che non provengano da Paesi con accordi internazionali che esentano da questa formalità.
Tutti gli atti dall’estero devono rispettare le norme su legalizzazioni e postille.
Normativa di riferimento:
– legge 218/1995, articolo 64 e seguenti;
– decreto del Presidente della Repubblica 396/2000.