- Telefono:
- 0544482274
- Telefono:
- 0544482299
- Telefono:
- 0544485509
- Telefono:
- 0544485508
- Telefono:
- 0544482286
- Telefono:
- 0544482870
- Email:
- statocivile@comune.ra.it
A chi è rivolto
La dichiarazione di nascita può essere fatta da:
– da uno solo dei genitori, o procuratore speciale, se coniugati;
– un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto;
– personalmente da entrambi i genitori se non coniugati. Il genitore “impossibilitato a riconoscere il figlio” può farsi rappresentare da un procuratore. La procura dovrà essere redatta per atto pubblico (notarile).
Chi effettua la dichiarazione deve rispettare la volontà della madre di non essere nominata, se espressa.
Descrizione
La dichiarazione di nascita è obbligatoria per iscrivere il bambino appena nato nei registri di stato civile.
Il bambino viene iscritto d’ufficio presso la residenza della madre o del padre, se la madre non è residente in Italia. Se entrambi i genitori non sono residenti in Italia, il bambino non sarà iscritto anagraficamente.
La dichiarazione di nascita può essere effettuata presso:
– l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita, ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata;
– il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
– il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, o del padre previa autorizzazione della madre, se i genitori hanno residenze differenti.
Tempi per la dichiarazione.
Se la dichiarazione viene fatta in ospedale o casa di cura, il direttore sanitario deve trasmetterla all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori entro 10 giorni.
La dichiarazione di nascita può essere fatta entro 3 giorni al direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita o entro 10 giorni all’ufficio di stato civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori.
Se trascorrono 10 giorni, la dichiarazione è considerata “tardiva”, ma rimane obbligatoria e l’ufficiale di stato civile la comunica alla procura.
Chi può fare la dichiarazione:
– un solo genitore, o procuratore speciale, se sposati;
– entrambi i genitori, se non sposati; Il genitore “impossibilitato a riconoscere il figlio” può farsi rappresentare da un procuratore. La procura dovrà essere redatta per atto pubblico (notarile).
– un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto,
Deve essere sempre rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Nel caso in cui anche il padre non intendesse essere nominato se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto entro 10 giorni di fronte all’ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un nome e un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la sua dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/83.
Nome del neonato:
Il nome deve rispettare il sesso del bambino e non può essere ridicolo o vergognoso. Può essere composto al massimo da tre elementi, separati da virgola. Ciò che segue la virgola non è certificabile.
Dal 01/06/2022, se i genitori sono concordi, possono attribuire al bambino solo il cognome del padre, solo quello della madre, o entrambi scegliendone l’ordine.
Cittadini stranieri.
Per i cittadini stranieri, la scelta del nome e cognome del neonato è regolata dalla normativa del paese d’origine. I genitori dichiarano sotto la propria responsabilità che è conforme alla normativa.
Bambino nato-morto
Solo dopo le 28 settimane di gestazione si può parlare di bambino nato-morto la cui nascita deve essere dichiarata all’ufficiale di stato civile. Questa può essere resa dai soggetti indicati dall’art. 30 c 1 DPR 396/2000 ed esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita.
Bambino nato vivo e morto prima che sia resa la dichiarazione
Questa deve essere resa esclusivamente di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune di nascita. L’ufficiale di stato civile dovrà formare l’atto di nascita e, a seguire, quello di morte e dovrà rilasciare il permesso di seppellimento.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 396/2000;
– articolo 321 C.C e successivi;
– sentenza corte costituzionale numero 131/2022.
Come fare
Per fare la richiesta, recati all’ufficio di stato civile in viale Enrico Berlinguer 30, 48124 Ravenna, oppure contattalo via mail a statocivile@comune.ravenna.it o chiamando uno dei seguenti numeri +39 0544 482273, +39 0544 482229.
Cosa serve
Serve:
- il documento di identità del genitore o di chi presenta la dichiarazione;
- il documento di identità di entrambi i genitori, se non coniugati;
- l'attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale;
- se è stato redatto un atto di riconoscimento prenatale, la copia autentica rilasciata dall'ufficiale di stato civile.
Cosa si ottiene
Dichiarazione di nascita.
Tempi e scadenze
All’atto della richiesta.
Quanto costa
Non ci sono costi a carico del cittadino
Accedi al servizio
È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Contenuti correlati
-
Servizi
- Ufficio Relazioni col Pubblico - Richiesta informazioni
- Trascrizione di cambio nome e/o cognome
- Trascrizione della sentenza di adozione
- Trascrizione atti di stato civile formati all'estero per i cittadini italiani o stranieri
-
Vedi altri 6
- Trascrizione della sentenza di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (iure sanguinis)
- Unioni civili. Richiesta di costituzione o di scioglimento dell'unione civile
- Separazione e divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, trascrizione di convenzione di negoziazione assistita da avvocati
- Riconoscimento di un figlio fuori dal matrimonio posteriore alla nascita
- Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (jure sanguinis)
- Pubblicazione domande di cambio nome/cognome
-
Documenti
- Modulo di costituzione unione civile
- Circolare 28_1991- Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - accordo separazione o divorzio
- Circolare Ministero dell’Interno n. K.28.1 08-04-1991 - Procedura riconoscimento cittadinanza iure sanguinis
- Vedi altri 4