Normativa di riferimento: legge 1228/1954, articoli 9 e 10; decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) 223/1989, articoli da 38 a 45; regolamento sulla toponomastica comunale.
La numerazione civica identifica in modo univoco ogni abitazione o attività ed è fondamentale per:
– l’anagrafe dei residenti;
– la gestione di attività economiche;
– l’efficacia degli interventi di soccorso.
Solo l’ufficio toponomastica può rilasciare il numero civico.
Puoi chiedere:
– il ripristino della targhetta, se danneggiata o distrutta;
– l’annullamento o una nuova attribuzione del numero, se l’edificio è stato demolito o ristrutturato.
1. Nuova costruzione o assenza di numerazione: se l’edificio è nuovo o non ha ancora un numero civico compila il modello A – Richiesta di attribuzione di numerazione civica.
2. Targhetta assente o danneggiata: se il numero civico è già stato assegnato ma manca la targhetta compila il modello B – Richiesta fornitura di targhetta numero civico interno/esterno da ripristinare.
L’ufficio toponomastica invierà una comunicazione via mail o PEC con il numero civico assegnato e l’importo da pagare per la fornitura e posa della targhetta.
Dopo il pagamento, la ditta incaricata dal Comune installerà la targhetta entro 30 giorni.