Convivenza di fatto

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La convivenza di fatto si riconosce quando due persone maggiorenni vivono insieme in modo stabile ed esiste un legame affettivo di coppia e reciproca assistenza


A chi è rivolto

Puoi costituire una convivenza di fatto se:
– hai almeno 18 anni;
– sei cittadino italiano o straniero, di sesso diverso o dello stesso sesso;
– vivi stabilmente con il tuo partner, con un legame affettivo e di reciproca assistenza, sia morale che materiale;
– sei residente nel Comune di Ravenna e abiti con il partner allo stesso indirizzo;
– non hai rapporti di parentela, affinità o adozione con il partner;
– non sei sposato o unito civilmente, né con il partner né con altre persone.

Descrizione

La convivenza di fatto si riconosce quando:
– due persone maggiorenni vivono insieme in modo stabile;
– esiste un legame affettivo di coppia e reciproca assistenza, sia morale che materiale;
– i conviventi abitano nello stesso Comune e hanno la stessa dimora abituale;
– non ci sono legami di parentela, affinità o adozione tra loro;
– non sono sposati né uniti civilmente tra loro o con altre persone.
Riferimenti normativi: legge 20 maggio 2016, numero 76; decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) 223/1989.

Come fare

Per registrare la convivenza di fatto occorre:
– compilare e firmare insieme al partner la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e inviarla, corredata dai documenti di identità di entrambi, via email a demografici.comune.ravenna@legalmail.it.
Se vuoi, puoi allegare anche la designazione del partner come rappresentante in caso di malattia o morte;
– oppure puoi presentare tutto allo Sportello unico polifunzionale, in via Berlinguer 30, su appuntamento chiamando il numero +39 0544 482482.

Cosa serve

Per presentare la domanda servono:
- la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto;
- la dichiarazione per designare il partner come rappresentante in caso di malattia o morte (se vuoi farla);
- un documento d’identità valido per entrambe le persone.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

2 gg per l’accoglimento dell’istanza ( di legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta.

Quanto costa

Non ci sono costi per il cittadino

Accedi al servizio

È possibile recarsi presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico

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Pagina aggiornata il 16/12/2025

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