Unioni civili. Richiesta di costituzione o di scioglimento dell’unione civile

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Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile dichiarandolo di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.


A chi è rivolto

È rivolto a due persone maggiorenni dello stesso sesso che:
– non sono già sposate o unite civilmente con altri (articolo 1, comma 4, lettera a, Legge 76/2016);
– non sono interdette per infermità mentale;
– non sono legate da rapporti di parentela, affinità o adozione previsti dall’articolo 87 del codice civile (inclusi zio e nipote, zia e nipote – articolo 1, comma 4, lettera c, legge 76/2016);
– non sono state condannate in via definitiva per omicidio, consumato o tentato, del coniuge o della persona unita civilmente con l’altra parte.
Possono presentare l’istanza le due persone interessate o una persona delegata con procura speciale.

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile dichiarandolo di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile registra l’atto di unione civile nell’archivio dello stato civile.
Un altro caso di costituzione dell’unione civile si verifica quando, dopo una rettificazione anagrafica di sesso, i coniugi decidono di non sciogliere il matrimonio o di mantenerne gli effetti civili. In questo caso, l’unione civile si forma automaticamente.
Normativa di riferimento: legge numero 76/2016

Richiesta di costituzione dell’unione civile.
Per costituire un’unione civile le parti devono presentarsi all’ufficiale di stato civile con due testimoni e l’ufficiale registra l’atto nell’archivio dello stato civile.
Cause impeditive alla costituzione:
– l’esistenza di un matrimonio o di un’altra unione civile da parte di uno dei due;
– l’interdizione per infermità mentale di una delle parti;
– legami di parentela indicati nell’articolo 87, primo comma, del codice civile (compresi zio e nipote o zia e nipote);
– la condanna definitiva per omicidio (consumato o tentato) del coniuge o della parte unita civilmente dell’altro.

Certificazione dell’unione civile.
L’unione civile è attestata da un documento che riporta:
– i dati anagrafici delle parti;
– il regime patrimoniale scelto;
– la residenza delle parti;
– i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Scelta del cognome comune.
Le parti possono scegliere un cognome comune tra i rispettivi cognomi possono decidere di anteporre o aggiungere il proprio cognome a quello comune, dichiarandolo all’ufficiale di stato civile.

Regime patrimoniale: se le parti non stabiliscono un regime diverso, si applica la comunione dei beni.

Fasi della procedura:
– richiesta di costituzione dell’unione, con redazione del verbale;
– celebrazione e costituzione dell’unione civile davanti all’ufficiale di stato civile.

Il cittadino straniero che vuole costituire un’unione civile in Italia deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese. Il documento deve attestare che, secondo la legge di quel paese, non ci sono impedimenti.
Per i documenti esteri si seguono le norme italiane di traduzione e legalizzazione.

Scioglimento dell’unione civile.
L’unione civile si scioglie nei seguenti casi:
– morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
– nei casi previsti dalla legge 1° dicembre 1970, numero 898, articolo 3, numero 1 e numero 2, lettere a), c), d) ed e);
– volontà di scioglimento espressa anche da una sola parte davanti all’ufficiale di stato civile (la domanda può essere presentata solo dopo 3 mesi dalla dichiarazione).

Si applicano, se compatibili, gli articoli:
– 5 (commi 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11);
– 9 (comma 2);
– 9-bis, 10 (comma 2);
– 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, numero 898, e le norme del titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile, oltre agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, numero 162.

Rettifica di sesso.
La sentenza di rettifica del sesso anagrafico scioglie automaticamente l’unione civile. Se le parti decidono di non sciogliere il matrimonio o di mantenerne gli effetti civili, la rettifica comporta la formazione automatica di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Come fare

Devi prendere appuntamento contattando l’ufficio di stato civile telefonicamente i numeri +39 0544 482274, +39 0544 482299 oppure scrivendo una mail a statocivile@comune.ra.it.

Cosa serve

Devi presentare:
- un documento di identità valido;
- una copia dei documenti di identità dei due testimoni;
- il modulo di richiesta compilato (in allegato).
Se sei un cittadino straniero, devi consegnare anche ???

Cosa si ottiene

Non rientra nella tipologia

Tempi e scadenze

30 gg per la costituzione dell’unione civile

180 gg + 30gg per lo scioglimento dell’unione civile così suddivisi:

decorsi 3 mesi dalla manifestazione di volontà ( anche disgiunta) davanti all’ufficiale di stato civile, le parti possono presentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di Stato Civile per fare il primo atto di scioglimento e decorsi 30 giorni possono fare la c.d. conferma dell’accordo sempre davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Quanto costa

Nessun costo a carico del cittadino per la costituzione dell’unione civile.
€ 16.00 per lo scioglimento dell’unione civile da regolarizzare all’ufficiale di stato civile  in contanti , Bancomat, carte di credito.

Accedi al servizio

È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.

Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 14/10/2025

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