Quando si trasferisce la proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, rimorchi, imbarcazioni) tramite vendita, l’autenticazione della firma del venditore nell’atto o nella dichiarazione di vendita, o nella costituzione di diritti di garanzia, può essere richiesta anche agli uffici comunali e agli sportelli telematici dell’automobilista (Pra-Aci).
L’atto di vendita deve essere, di norma, redatto sul retro del certificato di proprietà (cdp), nel riquadro T, e firmato solo dal venditore. Il cittadino compila il modello, mentre l’ufficio comunale si occupa solo dell’autenticazione della firma.
Nel caso di veicoli senza certificato di proprietà o con certificato digitale, l’interessato deve redigere un atto di vendita e l’ufficio comunale si limita all’autenticazione della firma.
Completamento del passaggio di proprietà:
l’autenticazione della firma da parte degli uffici comunali non completa il passaggio di proprietà, è necessario recarsi al Pra o all’Aci (anche presso una delegazione) per trascrivere l’atto e pagare l’imposta relativa. La gratuità prevista dalla legge riguarda solo l’autenticazione della firma, che è però soggetta all’imposta di bollo da 16 euro. Per informazioni sulle imposte o su casi particolari, è necessario rivolgersi agli uffici del Pra o dell’Aci.
Limiti dell’autenticazione da parte degli uffici comunali:
gli uffici comunali non sono autorizzati ad autenticare le firme sulle procure a vendere e sulle accettazioni di eredità.
Riferimento normativo: decreto legge numero 223 del 04/07/2006, articolo 7.