Il cittadino che, a seguito di ripetuti accertamenti effettuati nell’arco dell’anno dal personale della Polizia Locale incaricato degli accertamenti anagrafici, non viene reperito, viene dichiarato irreperibile e cancellato dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
I controlli devono essere ripetuti e intervallati adeguatamente. Per procedere legittimamente alla cancellazione, l’irreperibilità deve essere costante, ininterrotta e il luogo di nuova dimora abituale deve essere totalmente sconosciuto.
La cancellazione dall’anagrafe comporta la perdita di tutti i diritti legati alla residenza (assistenza sanitaria, diritto di voto, rilascio di certificazione anagrafica corrente, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, decadenza dell’assegno di inclusione).